Avvalersi di un amministratore di sostegno

Avvalersi di un amministratore di sostegno

L'amministratore di sostegno tutela e aiuta chi, anche temporaneamente, non è autonomo e non può provvedere ai propri interessi a causa di una menomazione sia fisica che psichica (Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3, com. 1). L'amministratore di sostegno assiste le persone nell'affrontare problemi concreti e quotidiani, come investire somme di denaro e prestare consensi alle cure mediche.

L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare e deve giurare di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, tenendo conto dei bisogni del beneficiario. Può essere revocato se non è idoneo o se l'interessato non ne ha più bisogno.

l ricorso introduttivo per la nomina di un amministratore di sostegno può essere inoltrato al tribunale direttamente dal beneficiario, dai parenti aventi diritto, dal tutore, dal Pubblico Ministero o direttamente dal servizio sociale professionale, nei casi in cui sia necessario intervenire a tutela del soggetto.

La domanda deve essere presentata direttamente al tribunale competente.

Il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Per informazioni e modulistica visitare il sito del Tribunale di Verona.

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Aree tematiche: Salute
Sezioni: Servizi sociali
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:59.25