Descrizione

Chiunque cede o offre alloggio a qualsiasi titolo o ospita presso la propria abituale dimora un cittadino straniero non comunitario o apolide, anche se parente o affine, deve presentare una comunicazione entro 48 ore così come previsto dal Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 7.
Offrire alloggio significa:
- ospitare uno straniero non comunitario o apolide, anche se parente o affine
- cedere a uno straniero non comunitario o apolide la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, situati nel territorio dello Stato.
La comunicazione deve avvenire entro 48 ore per ogni persona ospitata. Se la comunicazione è presentata oltre le 48 ore, cioè se la data di ospitalità è antecedente di due giorni, il Comune applicherà le sanzioni previste.
Approfondimenti
La stipula di qualsiasi contratto, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, si configura automaticamente come una cessione di fabbricato. Tale registrazione, in linea teorica, dovrebbe confluire direttamente in Questura.